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 Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anno 2010
 
Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che stabilisce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte)
   
 
▫ l'esenzione dall'imposta, si applica a decorrere dall'anno 2008.
 
▫ per abitazione principale si intende la residenza anagrafica - (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
 
▫ le pertinenze a cui può essere estesa l'esenzione d'imposta è 1 [una] - (art. 6 comma 2 regolamento ICI 2008).
 
▫ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un anziano o un disabile che acquisisce permanentemente la residenza in istituto di ricovero o sanitario , a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione, è equiparata all'abitazione principale e gode dell'esenzione d'imposta - (art. 7, comma 3, Regolamento ICI 2008).
 
▫ l'esenzione si estende all'unità abitativa posseduta che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale - (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
 
▫ l'esenzione spetta anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al I° grado (genitori/figli) e marito/moglie se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente - (art. 7 comma 1, Regolamento ICI 2008).
 
▫ l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) - (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
   
Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale (5,5 ‰) e detrazione d'imposta (€ 154,98).
 
Aliquota ‰
Detrazione
Regime ordinario dell'imposta
5,5
---------
Immobili inagibili e inabitabili
imposta ridotta del 50%
---------
(previa comunicazione e ricorrendo le condizioni di legge)
Aree edificabili
5,5
---------
   
QUANDO SI VERSA
Versamento dell’acconto (50% dell’imposta) è da effettuarsi:
entro il 16 giugno 2010 sia per il pagamento con mod. F24 che per il pagamento con bollettino postale nr. 88765144 intestato a EQUITALIA TAA-SÜDTIROL SPA
   
Versamento del saldo (rimanenza dell’imposta dovuta) è da effettuarsi:
entro il 16 dicembre 2010 sia per il pagamento con mod. F24 che per il pagamento con bollettino postale nr. 88765144 intestato a EQUITALIA TAA-SÜDTIROL SPA
   
Coloro che intendono effettuare il versamento in un’unica soluzione, lo possono fare entro il 16 giugno 2010
   
DICHIARAZIONE VARIAZIONI I.C.I.

Novità: con determina nr. 10 del Servizio Catasto di data 23 aprile 2009 avente come oggetto: “Accertamento dell’ operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni della Provincia di Trento. Soppressione dell’obbligo della dichiarazione ai fini ICI” è stata determinata la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi e nei limiti di cui al comma 53 dell’art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

Il modello da utilizzare per le variazioni intervenute nell'anno 2009 è quello ministeriale e la denuncia deve essere presentata entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 2009. 
Per chi ha avuto, o avrà delle variazioni nel corso del 2010, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando un unico modulo di c/c postale tenendo conto della situazione di possesso alla data del 15 giugno (per la 1^ rata) e del 16 dicembre (per la 2^ rata).
L'imposta non va pagata se l'ICI complessivamente dovuta è uguale o inferiore a 12,00 euro; l'importo della prima rata, se inferiore al minimo, si recupera con il versamento a saldo.
A norma dell’art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell’importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
   
  Moduli
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Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento ICI in vigore in carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno precedente.

Imposta comunale sugli immobili: determinazione aliquote e detrazione su abitazione principale per anno 2008.

Regolamento ICI
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 21 in data 30.11.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 20.01.2009

Valori venali per le aree fabbricabili
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento ICI in vigore “…detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi…..” deliberazione della Giunta comunale nr. 9 del 12 febbraio 2008 Determinazione valore aree fabbricabili ai fini di accertamenti ICI anno 2008.

ICI: Ravvedimento Operoso  

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
Il contribuente che si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio ICI dopo aver effettuato il versamento tardivo, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettua il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.
E' possibile effettuare il ravvedimento operoso per omesso versamento entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo all'omesso o parziale versamento (per es. l'omesso versamento 2007 può essere regolarizzato entro il 31/12/2009).
Esistono diverse forme di ravvedimento operoso (omesso versamento, tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio ICI.

   
PER EVENTUALI COMUNICAZIONI O RICHIESTE
E-mail: comunemalosco@cim.it
Telefono: 0463 831163
Fax: 0463 835184
 
 Modulistica del Servizio Ici

 

 

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Per chi non ne fosse in possesso è pregato di cliccare sul link di seguito specificato


 


Dichiarazione ICI 2009

Imposta comunale sugli immobili


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Dichiarazione ICI 2009

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI


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Dichiarazione ICI 2009

Approvazione del modello di dichiarazione


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